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Voli cancellati, quando è possibile il rimborso?

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Caro Avvocato,
Ho prenotato nel mese di febbraio un volo con una nota compagnia aerea per i primi di settembre ma a causa dell’emergenza Covid 19 è stato cancellato in quanto la meta scelta è un paese duramente colpito. Mi hanno inviato per mail un voucher che ha validità un anno ma sono già certo che per diversi motivi non lo potrò utilizzare, posso chiedere il rimborso?

 

Gentile Signore,
Purtroppo l’emergenza COVID ha portato con sè delle modifiche sia permanenti del nostro stile di vita che momentanee, come la cancellazione di gran parte dei nostri progetti.

 

Il Decreto Cura Italia

In effetti in un primo momento il decreto Cura Italia dal 13 marzo ha consentito alle compagnie aeree e di navigazione di offrire voucher come unica forma di rimborso, in modo che possano essere usati come un credito per acquistare biglietti futuri.

 

Tuttavia tale linea di condotta ha da sempre fatto insorgere notevoli dubbi da parte di ogni associazione di categoria di consumatori in quanto il diritto al rimborso in caso di cancellazione per causa non imputabili rimane intoccabile.

 

In effetti il regolamento comunitario n. 261 del 2004 stabilisce che i passeggeri devono avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di rimborso ed il rimborso stesso debba essere pagato entro 7 giorni dalla cancellazione del viaggio.

 

A causa di questo comportamento da Bruxelles è arrivata la richiesta di sanzionare il nostro paese che insieme alla Grecia impone ai propri cittadini di ricevere il voucher senza dare la possibilità di un rimborso.

 

 

La bocciatura dell’Antitrust

L’Antitrust inoltre ha pubblicato una segnalazione, nei confronti di Parlamento e governo nella quale boccia l’articolo 88 bis della legge 27 del 2020, quella che ha cioè convertito in legge il Cura Italia in quanto in conflitto con la normativa europea.

 

A fronte del permanere del conflitto tra normativa nazionale ed europea, l’autorità interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

 

Secondo l’Authority affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

 

La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.

 

Tutto ciò considerato ritengo che Lei con una comunicazione formale (pec o raccomandata ar) possa esprimere al più presto alla compagnia aerea la volontà di ottenere il rimborso dell’importo del biglietto in ossequio alla normativa europea al posto dell’emissione del voucher.

 

Di Chiara Sabino

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