Sovraindebitamento. Quando è possibile la composizione della crisi

Caro Avvocato
Il periodo di crisi è fortissimo, ciò nonostante il mio intento è di onorare i debiti contratti e per questo Le chiedo come posso accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento? Può inoltre essere richiesta da chiunque?
Crisi da sovraindebitamento
La vigente normativa Legge n.3 del 2012 definisce la crisi da sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni”. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.
Il ricorso a tale procedura oggi è consentita anche ai soggetti cosiddetti “non fallibili”, cioè imprenditori agricoli e tutti quegli enti e individui i cui requisiti soggettivi e/o dimensionali non permettono l’assoggettabilità alla legge fallimentare. Tale soggetti possono proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda la soddisfazione degli stessi attraverso qualsiasi forma (anche mediante cessione dei crediti futuri o ricorrendo a forme di stralcio).
L’accordo di ristrutturazione
Il piano deve indicare le scadenze e le modalità di pagamento ai creditori, oltre all’eventuale rilascio di garanzie per l’adempimento delle obbligazioni assunte. L’organismo per la composizione della crisi territorialmente competente appurata la fattibilità del piano, ha il compito di aiutare il debitore nella predisposizione dei documenti da depositare presso il Tribunale. Quest’ultimo omologa il piano, verificata la correttezza della procedura e con il consenso dei creditori, esclusi quelli muniti di privilegio, pegno ed ipoteca.
L’accordo, una volta ottenuta l’omologazione da parte del tribunale competente, è valido ed efficace per tutti i creditori ivi inclusi quelli che non vi hanno acconsentito. Al debitore è riconosciuta l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti eventualmente ancora non onorati. È da rimarcare, infine, il divieto assoluto per qualsiasi creditore, una volta approvato il piano, di attivare azioni esecutive e misure cautelari nei confronti del patrimonio del debitore.
Di Chiara Sabino

Avvocato con esperienza ultradecennale. Ha maturato una specifica competenza nel diritto civile, in particolare nel diritto di famiglia, diritto delle locazioni, della tutela e la gestione della proprietà immobiliare e del credito. Socia dello Studio legale Sabino prima e poi dello Studio Legale Micillo Sabino con sede a Napoli e Roma.
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