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Quarantena. Quali le sanzioni per chi esce da casa senza motivo?

Sanzioni

Caro Avvocato, le misure adottate con i numerosi decreti legge fin d’ora emanati, attesa l’urgenza sanitaria,  sono molto restrittive, ma in concreto quali sono le sanzioni previste?

 

Le  importanti misure di contenimento poste a carico della libertà personale di ognuno di noi al fine di evitare il contagio e il diffondersi del coronavirus sono davvero restrittive ma indispensabili.

 

Con l’ultimo decreto n19 del 25.03.2020 in vigore dal 26.03.2020 le misure sanzionatorie sono state giustamente inasprite rispetto al decreto legge del 23 febbraio 2020.

 

Le ipotesi

Il testo del d.l. contempla tre differenti tipologie di violazioni e sanzioni. Quanto alle prime due, di natura amministrativa, in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e quella accessoria è applicata nella misura massima:

 

1) salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;

 

2) nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Per ciò che attiene la sanzione amministrativa la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (fino al 31 maggio) dalla contestazione o dalla notificazione.

 

3) Il riferimento all’ambito penale contenuto nel decreto legge è particolarmente drastico in quanto fa riferimento ai Delitti Colposi contro la Salute Pubblica (reclusione da 1 a 5 anni) ed è identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus.

 

 

Le sanzioni

Le sanzioni per le violazioni dei divieti elencati dal d.l. sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infraregionale sono irrogate dalle stesse autorità che le hanno disposte.

 

Per quanto riguarda i controlli il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

Di Chiara Sabino

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