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L’Oltraggio al pubblico ufficiale. Quando si configura il reato

Oltraggio al pubblico ufficiale reato e condanna

Caro Avvocato, durante un normale controllo di routine da parte della Polizia Municipale, mio marito ha perso le staffe ma a mio avviso anche legittimamente e sono, purtroppo, volati insulti reciproci. Per tutto il tempo l’agente di Polizia Municipale ha minacciato di sporgere denuncia per oltraggio ad un Pubblico Ufficiale. Le chiedo, quali sono gli estremi per poter configurare tale reato?

 

Gentile Signora,
capisco in un momento come questo che tutti stiamo vivendo che si possa facilmente perdere il controllo, ma purtroppo ciò potrebbe produrre delle conseguenze giuridiche. Ai fini della configurazione del reato di oltraggio ad un Pubblico Ufficiale, è necessario che sia stata pronunciata una frase offensiva che leda l’onore e il prestigio della divisa.

Oltraggio ad un Pubblico Ufficiale: quando si configura?

Detta frase non deve configurare un normale diritto di critica che ogni cittadino può liberamente esprimere e per il quale non potrà in alcun modo essere condannato. La frase deve inoltre essere pronunciata in un luogo pubblico o aperto al pubblico in quanto se l’offesa fosse pronunciata all’interno di un luogo privato non avrebbe la stessa carica offensiva e non si potrebbe configurare tale tipo di reato.

 

Al pari va considerato che il reato si compie solo se tale frase offensiva e lesiva dell’onore della divisa sia pronunciata nei confronti di un Poliziotto o Vigile Urbano che stia compiendo un atto del proprio ufficio e se la frase venga pronunciata proprio a causa di ciò. Se invece le offese sono dirette su di un piano personale, dirette quindi magari da offendere la persona del pubblico Ufficiale, si potrebbe configurare l’ingiuria che avrebbe risvolti civilistici e non di oltraggio al Pubblico Ufficiale.

 

Inoltre, a poter sentire la frase offensiva ci devono essere almeno due persone, diverse da Lei e dal poliziotto. Quindi, se non ci sono stati passanti per la strada che vi possono aver sentito o erano lontani da voi, non è stato commesso l’oltraggio a pubblico ufficiale.

Articolo di riferimento: art 314 del Codice Penale

L’articolo di riferimento è l’art 314 del Codice Penale, cioè: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa che dell’ente che rappresenta , il reato è estinto.

 

L’art 594 del Codice Penale che puniva l’ingiuria è stato abrogato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016. Ne risulta quindi la depenalizzazione dello stesso che ha fatto divenire l’ingiuria un “illecito civile” a cui corrisponde una sanzione pecuniaria civile, di competenza del giudice civile. “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila […] chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.

 

Di Chiara Sabino

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