Home / Costume & Società  / L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne

L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne

mantenimento figlio maggiorenne

Caro Avvocato, sono un padre separato da tanti anni, uno dei miei due figli è diventato maggiorenne ma studiando non è economicamente indipendente. Attesa la maggiore età appena compiuta, posso versare direttamente a lui l’assegno di mantenimento previsto in sentenza di separazione?

 

Gentile Signore,
la risposta è assolutamente affermativa e questo in quanto viene espressamente previsto dall’art 337 septies: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

 

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Ciò posto, può essere disposto che i figli maggiorenni non economicamente indipendenti percepiscano direttamente l’assegno di mantenimento.

Mantenimento per il figlio maggiorenne: è necessaria pronuncia del Giudice

Attenzione però, recentemente, la Corte di Cassazione con ordinanza 9700 del 13.04.2021 ha precisato che ciò potrà avvenire soltanto tramite una pronuncia del Giudice e non in base ad un accordo tra le parti. Ciò in quanto la Corte di Cassazione ha confermato che necessita la valutazione del Giudice in merito ad ogni singolo caso e una apposita sentenza che decida in merito alla riforma dei patti della separazione.

 

Quindi anche se Lei dovesse giungere ad un accordo con la sua ex moglie in merito al pacifico versamento dell’assegno in favore direttamente del figlio maggiorenne, lo stesso non avrebbe effetto e potrebbe essere soggetto alla ripetizione del versamento.

 

Infatti la Terza sezione della Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di Appello di Venezia affermando l’obbligo per il padre di corrispondere alla madre gli “arretrati” dell’assegno pur se versati direttamente al figlio maggiorenne.

 

La Cassazione riconosce come qualsiasi accordo anche tacito fra le parti non può avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio ciò in quanto necessita un provvedimento giudiziale che modifichi ciò che la sentenza di separazione abbia stabilito.

 

Di Chiara Sabino

NESSUN COMMENTO

POSTA UN COMMENTO