Assegno divorzile. Quando è previsto il contributo a carico degli eredi?

Caro Avvocato,
Ho divorziato dal mio ex marito moltissimi anni fa, ho sempre percepito da lui, essendo casalinga priva di reddito, un assegno divorzile. Il mio ex marito è purtroppo deceduto poco tempo fa lasciando una eredità molto cospicua alla sua nuova moglie e i figli, invece il mio stato di disoccupata non è mai mutato. Posso chiedere agli eredi un contributo?
Gentile Signora,
in presenza di determinati e specifici requisiti può chiedere alla massa ereditaria del suo ex coniuge, il versamento di un contributo pari o meno all’assegno divorzile percepito.
A norma dell’art.9 bis della L.898/70 “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione”.
“Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.”
Si tratta a tutti gli effetti di un assegno con una natura alimentare, finalizzato ad assicurare all’ex coniuge superstite di sopperire al venir meno dell’assegno di divorzio conseguente alla morte dell’obbligato.
I requisiti
La legge prevede quindi tale possibilità ma i requisiti ed i presupposti per ottenerlo sono rigidi:
1. É necessario che alla richiesta gli sia stato già riconosciuto il diritto a un assegno di mantenimento divorzile;
2. É necessario che il richiedente versi in stato di bisogno;
3. Che non si sia risposato e non lo faccia in seguito;
4. Non abbia già ricevuto con il divorzio il mantenimento attraverso una erogazione in unica soluzione (cosiddetto una tantum).
L’elemento più importante e probatorio è sicuramente quello dello stato di bisogno che deriva dall’insufficienza delle risorse economiche del superstite in rapporto alle sue esigenze esistenziali primarie che non possono rimanere insoddisfatte se non a costo di deterioramento fisico e psichico.
La Giurisprudenza costante di legittimità ha sancito con sentenza che si riporta che lo stato di bisogno deve essere si conforme al criterio utilizzato per determinare l’assegno divorzile di natura assistenziale ma più rigido tenendo conto di ulteriori elementi imprescindibili.
Sentenza n.1253 del 27 gennaio 2012
“L’assegno a carico dell’eredità, previsto dall’art. 9 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (non modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) in favore dell’ex coniuge in precedenza beneficiario dell’assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis (..). A tale riguardo, l’entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell’indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del “de cuius”, in analogia a quanto previsto dall’art. 438 cod. civ. in materia di alimenti”.
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Di Chiara Sabino

Avvocato con esperienza ultradecennale. Ha maturato una specifica competenza nel diritto civile, in particolare nel diritto di famiglia, diritto delle locazioni, della tutela e la gestione della proprietà immobiliare e del credito. Socia dello Studio legale Sabino prima e poi dello Studio Legale Micillo Sabino con sede a Napoli e Roma.
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